“Con recente sentenza, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, in tema di trasferimento del ramo di azienda ai sensi dell’art.2112 c.c. in società partecipata interamente dalla P.A. (cessionaria), ha confermato l’orientamento secondo cui “il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza”.
In applicazione di tale disposizione, invero, il Tribunale ha ritenuto legittimo il riconoscimento da parte della cessionaria all’atto dell’immissione in servizio del ricorrente proveniente da altra società cedente del trattamento economico e normativo previsto dal ccnl e dal contratto aziendale applicati dalla cessionaria.
Tale pronuncia risulta peraltro conforme al costante orientamento della Suprema Corte (ex multis, Sezione L, Sentenza 4 febbraio 2008 n. 2609) secondo cui in tema di trasferimento d’azienda “la contrattazione collettiva dell’impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell’impresa cessionaria anche se contenga condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima”; ed infatti, “la preoccupazione della continuità di una copertura contrattuale, invece, non ha piu’ ragione d’essere quando l’impresa acquirente applichi comunque un contratto collettivo, dovendosi in tal caso ritenere che questo contratto sostituisca immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l’azienda alienante e che, secondo i principi generali, detto contratto possa essere modificato anche “in peius” dalla successiva contrattazione collettiva” (così, Cass. sent. 12 giugno 2007 n. 13726; Cass., 8 settembre 1999 n. 9545).
Il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha, quindi, rigettato integralmente le domande del ricorrente trasferito ai sensi dell’art. 2112 c.c. di pagamento di presunte differenze retributive in applicazione delle condizioni contrattuali in essere presso la cedente, ritenendo corretto il trattamento economico retributivo riconosciuto dalla cessionaria, società partecipata dalla PA, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La società convenuta è stata assistita dall’Avv. Maddalena Boffoli, Partner di GA, affiancata dall’Avv. Barbara Minella, Counsel di GA.