Pronuncia del Tribunale di Nuoro in tema di valutazione dei requisiti di accesso alla tutela cautelare d’urgenza

Significativa pronuncia del Tribunale di Nuoro in tema di valutazione dei requisiti di accesso alla tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. relativi al trasferimento di un Dipendente.

Con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il Lavoratore, in seguito a un infortunio sul lavoro che lo aveva dichiarato inidoneo alla mansione di “Portalettere”, ha chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare volto a sospendere il trasferimento disposto da Poste Italiane, che lo aveva assegnato al centro di produzione di Olbia. Il ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 2103 c.c. , delle disposizioni del CCNL applicabile nonché degli accordi di secondo livello stipulati dalla datrice di lavoro con le organizzazioni sindacali, sollevando anche il rischio di danni economici e psicologici derivanti da tale spostamento.

Nel merito, il Tribunale di Nuoro ha ribadito l’applicazione consolidata della normativa in materia di provvedimenti cautelari, che impone la presenza contestuale dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. A tal fine, il Giudice ha escluso che il Lavoratore fosse in grado di provare un pregiudizio irreparabile e imminente, tanto sotto il profilo della salute quanto da un punto di vista patrimoniale, in relazione al trasferimento.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il danno economico derivante dall’aumento delle spese di trasporto e dall’eventuale locazione di una nuova abitazione non fosse tale da integrare il requisito del periculum in mora, in quanto risarcibile tramite il normale processo risarcitorio.

Inoltre, le problematiche psicologiche evidenziate dal ricorrente, sebbene supportate da una diagnosi medica di “disturbo dell’adattamento”, non sono state ritenute sufficientemente gravi da giustificare l’adozione di misure cautelari, in quanto la documentazione medica non indicava prescrizioni specifiche o limitazioni concrete alla capacità del lavoratore di svolgere la propria attività.

Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato il reclamo, escludendo la sussistenza del periculum in mora, confermando tout court il provvedimento reso dal Tribunale di Nuoro in fase sommaria.

La società convenuta è stata assistita, in entrambi i procedimenti, dall’Avv. Maddalena Boffoli, Partner di GA, affiancata dagli Avv.ti Claudio Rizzo e Maria Vincenza Di Lisa.

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