Due interessanti pronunce in tema di trasferimento e L. 104/1992 rese dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma.
Con due recenti sentenze, i giudici del lavoro si sono pronunciati su altrettante controversie aventi ad oggetto il trasferimento di lavoratori che invocavano la tutela prevista dall’art. 33, comma 5, della L. 104/1992, sostenendo di dover prestare assistenza a familiari in condizione di disabilità ovvero di trovarsi essi stessi in situazione di disabilità grave.
In entrambe le decisioni è stato ribadito come il diritto del lavoratore alla sede più vicina al domicilio della persona assistita – o alla propria – non abbia carattere assoluto, ma debba essere bilanciato con le esigenze tecnico-organizzative del datore di lavoro e, soprattutto, subordinato alla dimostrazione di una concreta ed effettiva necessità di assistenza o di un pregiudizio reale derivante dal trasferimento.
Nel primo caso, il Tribunale ha rigettato la domanda di un lavoratore che chiedeva il trasferimento per assistere un familiare, rilevando l’assenza di un’esclusiva esigenza assistenziale in capo al richiedente, anche in considerazione della presenza di altri familiari conviventi. Particolarmente rilevante è stato, altresì, il fatto che i benefici della L. 104/1992, come rilevato dalla difesa, erano stati richiesti solo in un secondo momento, a seguito del diniego della richiesta di mobilità interna secondo le procedure previste da specifici accordi sindacali.
Nel secondo giudizio, il Tribunale ha escluso che il trasferimento potesse costituire violazione della L. 104/1992, osservando che il lavoratore, pur affetto da una disabilità personale, non aveva allegato né provato in modo specifico e puntuale in che modo il trasferimento disponesse una sede inidonea rispetto alla sua condizione fisica.
Le due pronunce confermano un approccio giurisprudenziale improntato a rigore e razionalità nella verifica dell’effettività dei presupposti che legittimano la tutela invocata, a garanzia dell’equilibrio tra diritti individuali e assetto organizzativo aziendale.
La società convenuta è stata assistita, in entrambi i procedimenti, dall’Avv. Maddalena Boffoli, Partner di GA, affiancata dagli Avv.ti Claudio Rizzo e Giacomo Alberto Viglini.