Alert - Finanza Agevolata

Piano nazionale di ripresa e resilienza – Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Nuove domande a partire dal 5 febbraio 2025

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche dell’Unione europea sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate. Rispetto alla dotazione finanziaria, il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore.

Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria e, in caso di esito positivo, saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto che può variare dal 30 al 50 per cento nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6 – Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo” (decisione della Commissione europea C (2024) 5008 FINAL concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina).

I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

  • una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
  • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20 per cento rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

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