EUDR Regolamento anti-deforestazione

Le ultime novità sul regolamento “anti-deforestazione” (EUDR, reg. UE 2023/1115): la proroga della data di applicazione degli obblighi.

Con il regolamento (UE) 2024/3234 pubblicato il 23 dicembre 2024 è stata ufficializzata la già annunciata proroga di 12 mesi della prima applicazione dei nuovi obblighi previsti dal regolamento (UE) 2023/1115 c.d. “anti-deforestazione” (EUDR) che interessa gli operatori che immettono sul mercato UE taluni prodotti fabbricati utilizzando le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

Come è noto a chi ha seguito il dibattito degli ultimi mesi, inizialmente la data di avvio dell’applicazione del regolamento era fissata al 30 dicembre 2024, ma a seguito di pressanti richieste pervenute da più parti, da ottobre scorso le istituzioni europee hanno avviato un confronto che ha portato alla proroga di un anno di tale data. Da parte sua, il Parlamento aveva inizialmente votato a favore di emendamenti non in linea con l’accordo informale raggiunto con il Consiglio e la Commissione, facendo sorgere in molti osservatori la speranza di interventi di modifiche sostanziali del regolamento, al fine di renderne meno rigidi e severi taluni aspetti, specie riguardo alle filiere che coinvolgo soltanto paesi UE o altri considerati a “rischio zero”. Tuttavia, con l’approvazione e la successiva pubblicazione il 23 dicembre del regolamento 2024/3234 è stato definitivamente chiarito che non vi sono modifiche sostanziali all’orizzonte; il nuovo regolamento, infatti, interviene sul precedente testo soltanto in relazione alle date di iniziale applicazione e a talune norme transitorie.

Alla luce del rinvio, i nuovi obblighi si applicano a far data dal 30 dicembre 2025.

Tuttavia, per operatori e commercianti che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese (così come identificate dall’articolo 3 paragrafo 1 o 2 della direttiva 2013/34/UE) i nuovi obblighi si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026.

Norme transitorie nel settore legno

A far data dal 30 dicembre 2025 sarà abrogato il regolamento (UE) n. 995/2010 sul legname (EUTR).

Tuttavia, tale ultimo regolamento continuerà ad applicarsi transitoriamente al legno e ai prodotti da esso derivati, come definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento 995/2010, che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028.

Il nuovo regolamento si applicherà a tutti gli altri prodotti.

Si noti che gli allegati dei due regolamenti non corrispondono perfettamente quanto all’elenco dei prodotti derivati dal legno cui essi si applicano; pertanto, ai prodotti derivati dal legno ai quali non si applicava il regolamento EUTR, ma che sono elencati nell’allegato I del regolamento EUDR, si applicherà quest’ultimo sin dal 30 dicembre 2025, come ad esempio i prodotti della stampa.

La messa a punto del Sistema Informativo e le prossime novità

Nel frattempo, la Commissione ha proceduto con il percorso di attuazione del regolamento, provvedendo alla pubblicazione, lo scorso 4 dicembre, del regolamento di attuazione (UE) 2024/3084 che disciplina le modalità di funzionamento del Sistema Informativo che riceverà e conserverà le dichiarazioni di due-diligence inviate dai soggetti obbligati.

Un’altra tappa rilevante è fissata per il 30 giugno 2025, termine entro il quale la Commissione dovrà pubblicare la prima classificazione dei Paesi o di parti di Paesi (UE ed extra UE) ai quali sarà assegnato il livello di rischio “alto” o “basso”, con importanti conseguenze sulla gestione del rischio e sull’applicazione delle relative procedure per gli operatori che mantengono rapporti di fornitura con tali Paesi o regioni.

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Di seguito si ricordano sinteticamente l’ambito di applicazione e le principali novità introdotte dal regolamento.

Il regolamento (UE) 2023/1115 c.d. “anti-deforestazione”: una sintesi

Le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/1115, pubblicato a giugno 2023, si applicano alla commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato 1 del testo normativo, che contengono o che sono stati fabbricati (o nutriti, nel caso dei bovini) usando le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

I destinatari

Le nuove procedure obbligatorie si applicano a:

  • operatori: le persone fisiche o giuridiche che nel corso di un’attività commerciale immettono i prodotti interessati sul mercato o li esportano;
  • commercianti: le persone nella catena di approvvigionamento, diverse dagli operatori, che nel corso di un’attività commerciale mettono a disposizione i prodotti interessati sul mercato (per la distribuzione, consumo e uso).

Divieti riguardanti prodotti e materie prime non conformi

Si fa divieto a operatori e commercianti di esportare o commercializzare prodotti o materie prime interessati che non soddisfino le seguenti condizioni:

  • siano a “deforestazione zero”;
  • siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente nel paese di produzione (a titolo esemplificativo, diritti d’uso del suolo, tutela dell’ambiente, norme relative alle foreste, diritti di terzi, diritti dei lavoratori, diritti umani protetti a norma del diritto internazionale, principio del libero consenso informato della popolazione indigena, disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale);
  • siano oggetto di una dichiarazione di “dovuta diligenza”.

Cosa prevedono gli obblighi di due-diligence

Prima dell’immissione in commercio, dell’esportazione o della messa a disposizione sul mercato di prodotti e materie prime, gli operatori e commercianti dovranno provvedere a:

  • raccogliere informazioni, dati e documenti idonei a dimostrare che i prodotti sono conformi ai requisiti imposti dal regolamento e conservare tale documentazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di immissione sul mercato o esportazione;
  • una valutazione del rischio finalizzata a stabilire se sussistano rischi che i prodotti interessati non siano conformi (tenendo in considerazione i criteri stabiliti dall’articolo 10 del regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso, presenza di popoli indigeni, notizie riguardo al rischio corruzione, violazione dei diritti umani ecc.). Il prodotto viene definito accettabile solo se tale valutazione giunge alla conclusione che il rischio è nullo o trascurabile, inoltre la valutazione deve essere riesaminata annualmente;
  • adottare misure di attenuazione del rischio nel caso in cui questo non sia nullo o trascurabile, quali la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, il sostegno a piccoli proprietari terrieri al fine di permettere loro il rispetto del regolamento.

Il regolamento detta obblighi parzialmente diversi e semplificati, in capo a operatori e commercianti che rientrino nella definizione di piccole o medie imprese (PMI), secondo la classificazione di cui alla direttiva 2013/34/UE.

Le sanzioni

In caso di accertamento di non conformità, le autorità competenti potranno imporre all’operatore o commerciante inadempiente l’esecuzione di misure correttive o la sottoposizione a misure sanzionatorie che, oltre al pagamento di somme di denaro (di ammontare parametrato sulla dimensione aziendale e sul vantaggio economico ottenuto), possono prevedere, tra l’altro, anche la confisca dei prodotti e/o dei proventi, l’esclusione temporea da gare, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, il divieto temporaneo di commercializzazione.

Suggerimenti operativi per un solido e tempestivo percorso di adeguamento ai nuovi obblighi.

Il regolamento “anti-deforestazione” promette un impatto molto rilevante su operatori e commercianti delle filiere interessate, poiché richiede procedure applicative complesse e costose (da un punto di vista organizzativo ed economico) e, in caso di non conformità, sanzioni particolarmente afflittive.

Pertanto, si suggerisce agli interessati di provvedere sin da subito ad avviare uno studio sugli impatti della nuova disciplina e su un percorso aziendale di raggiungimento della conformità, considerato che taluni degli adempimenti normativamente previsti possono richiedere tempi non brevi di attuazione, in particolare:

  • l’organizzazione di un sistema aziendale di due-diligence
  • l’acquisizione di informazioni su materie prime e prodotti
  • la valutazione del rischio su ciascuna materia prima o prodotto e su ciascun fornitore e l’eventuale adozione di misure di mitigazione del rischio
  • la messa a punto di procedure per la redazione e l’inoltro delle dichiarazioni di due-diligence presso il Sistema Informativo, adempimento eventualmente delegabile a un soggetto mandatario.

È rilevante sottolineare come il regolamento introduca, di fatto, una vera e propria responsabilità oggettiva in capo all’operatore che immette il prodotto sul mercato, poiché costui è sempre sanzionabile in caso di accertata non conformità del prodotto, anche qualora dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi e procedure previsti; in particolare, ciò potrà avvenire quando la valutazione del rischio si basa su informazioni provenienti da terzi (es. fornitori, certificatori ecc.) che si rivelano successivamente non veritiere o inesatte. È fondamentale, pertanto, che con adeguato anticipo rispetto all’applicazione dei nuovi obblighi, ciascun operatore interessato provveda a rinegoziare i contratti di fornitura con i propri partner a valle e a monte della filiera, al fine di gestire adeguatamente il relativo rischio legale.

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