Eu Alert - Il Regolamento (UE) 2024/2019

Lo scorso 12 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (“Regolamento”) recante una serie di modifiche sostanziali e/o procedurali al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Statuto” e “Corte di giustizia”).

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche introdotte dal Regolamento.

  1. Attribuzione al Tribunale della competenza pregiudiziale in materie specifiche

Il Regolamento introduce l’art. 50-ter al fine di attribuire al Tribunale dell’Unione europea (“Tribunale”) la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale di cui all’art. 267 del TFUE rientranti in una o più delle seguenti materie:

  1. il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
  2. i diritti di accisa;
  3. il codice doganale;
  4. la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
  5. la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; e
  6. il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Con riferimento ai punti da (a) a (d), il considerando 9 del Regolamento chiarisce che “Tali materie riguardano, al momento dell’adozione del presente regolamento, questioni quali la determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto o le condizioni per l’esenzione dal pagamento di tale imposta; l’interpretazione del regime generale delle accise e del quadro relativo alle accise sull’alcool, sulle bevande alcoliche, sul tabacco, sui prodotti energetici e sull’elettricità; gli elementi in base ai quali i dazi all’importazione o all’esportazione sono applicati nell’ambito degli scambi di merci, quali la tariffa doganale comune, l’origine e il valore in dogana delle merci; le procedure di importazione ed esportazione, comprese l’insorgenza, la determinazione e l’estinzione di un’obbligazione doganale; regimi doganali specifici; il regime di franchigie doganali, nonché l’interpretazione di voci tariffarie specifiche e i criteri per la classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.

Con riferimento al punto (e), il considerando 10 del Regolamento chiarisce che tali materie “riguardano questioni che, al momento dell’adozione del presente regolamento, sono disciplinate dai regolamenti (CE) n. 261/2004 [trasporto aereo], (UE) n. 1177/2010 [trasporto marittimo], (UE) n. 181/2011 [trasporto con autobus] e (UE) 2021/782 [trasporto ferroviario] del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Con riferimento al punto (f), il considerando 10 del Regolamento chiarisce che tale sistema “al momento dell’adozione del presente regolamento, è disciplinato dalla direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti adottati sulla base di tale direttiva”.

Fermo quanto precede, ai sensi del comma 2 del nuovo art. 50-ter, la Corte di giustizia conserverà la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevino “questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

In ogni caso, ai sensi del comma 3 della nuova disposizione, le domande di pronuncia pregiudiziale di cui all’art. 267 andranno presentate dinanzi alla Corte di giustizia. Sarà quest’ultima – “quanto prima possibile” e secondo le modalità previste dal proprio regolamento di procedura – a valutare se la domanda rientri esclusivamente in una o più materie attribuite alla competenza del Tribunale e, di conseguenza, a trasmetterla al Tribunale.

  1. Partecipazione al procedimento da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Banca Centrale Europea

Il Regolamento modifica l’art. 23 dello Statuto al fine di prevedere che, nel caso in cui sia sollevata una questione pregiudiziale, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento debba essere notificata dalla cancelleria della Corte – oltre che alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione, nonché all’istituzione/organo/organismo dell’Unione che abbia adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione, come già previsto dall’art. 23 – anche al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea.

Ai sensi del nuovo comma 2, qualora ritengano di avere “un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale”, entro 2 mesi dalla notifica il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea potranno presentare memorie od osservazioni scritte.

Ai sensi del nuovo comma 3, le memorie o le osservazioni scritte presentate da un interessato saranno pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia “entro un termine ragionevole” successivamente alla chiusura del caso, a meno che tale interessato non si opponga alla pubblicazione delle proprie memorie od osservazioni scritte.

  1. Elezione di avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale devolute alla competenza del Tribunale

Il Regolamento introduce l’art. 49-bis dello Statuto al fine di prevedere che, nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale sarà assistito da uno o più avvocati generali, eletti per un periodo di 3 anni – rinnovabile una volta – tra i giudici del Tribunale.

  1. Istituzione della sezione intermedia del Tribunale

Il Regolamento modifica l’art. 50 dello Statuto al fine di prevedere, con riferimento alla composizione del Tribunale, l’istituzione di una sezione intermedia tra le sezioni composte da cinque giudici e la grande sezione.

Alla luce della formulazione del nuovo art. 50, il Tribunale si riunirà in: (a) sezioni composte da 3 o 5 giudici; (b) sezione intermedia; e (c) grande sezione. Inoltre, in coerenza con l’attuale formulazione, in alcuni casi il Tribunale potrà statuire nella persona di un giudice unico.

La nuova disposizione prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto una questione pregiudiziale, il Tribunale si riunirà in sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione che sia parte del procedimento.

  1. Rinvio della causa pregiudiziale alla Corte di giustizia o al Tribunale

Il Regolamento modifica l’art. 50 dello Statuto al fine di prevedere che, in linea con quanto previsto in relazione alla trattazione dei ricorsi:

  • quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, questo dovrà rinviare la causa alla Corte di giustizia;
  • quando la Corte di giustizia constata di essere incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, questa dovrà rinviare la domanda al Tribunale, che in tale ipotesi non potrà declinare la propria competenza.

In relazione al suddetto meccanismo di rinvio, il considerando 18 del Regolamento chiarisce inoltre che “il Tribunale può, a norma dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientra nella sua competenza, ma che richiede una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione”.

  1. Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

Il Regolamento sostituisce l’art. 58-bis al fine di estendere la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni da parte della Corte di giustizia:

  • alle impugnazioni relative a una pronuncia del Tribunale avente ad oggetto la decisione di una commissione di ricorso indipendente di un organo o di un organismo dell’Unione che, alla data del 1° maggio 2019, disponeva di tale commissione di ricorso ma non risultava espressamente previsto dall’art. 58-bis nella sua attuale formulazione.

Trattasi dei seguenti organi/organismi dell’Unione: (a) Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; (b) Comitato di risoluzione unico; (c) Autorità bancaria europea; (d) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; (e) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; e (f) Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie; e

  • al contenzioso relativo all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria.
  1. Introduzione della procedura di consultazione in vista della presentazione di una domanda o di una proposta di modifica dello Statuto

Il Regolamento introduce l’art. 62-quinquies al fine di prevedere che, prima di presentare una domanda o una proposta di modifica dello Statuto, la Corte di giustizia o, se del caso, la Commissione debba procedere allo svolgimento di “ampie consultazioni”.


Il Regolamento entrerà in vigore il 1° settembre 2024 e prevede un regime transitorio in forza del quale:

  • le domande di pronuncia pregiudiziale pendenti dinanzi alla Corte di giustizia al 1° ottobre 2024 saranno in ogni caso trattate dalla Corte di giustizia medesima;
  • le impugnazioni avverso:
    • le decisioni del Tribunale vertenti su una decisione di una commissione di ricorso di uno degli organi / organismi dell’Unione di cui alle lettere da (a) a (e) del precedente punto 6, nonché
    • le decisioni relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria

di cui la Corte di giustizia risulti investita al 1° settembre 2024 non saranno soggette alla suddetta procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni.

Entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblicherà e aggiornerà un elenco di esempi che illustrano l’applicazione del suddetto art. 50-ter dello Statuto.

Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmetterà al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attuazione del Regolamento, eventualmente corredata da una proposta di atto legislativo di modifica dello Statuto, in particolare al fine di rivedere l’elenco delle materie specifiche devolute alla competenza pregiudiziale del Tribunale.

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