Spagna

Grimaldi Alliance opera in Spagna attraverso lo studio legale Castellana 170 Abogados, realtà nata nel 2000 dall’unione di dieci avvocati provenienti da studi legali differenti.

 

I principali settori di attività includo il diritto contrattuale e societario (costituzione di società, fusioni e acquisizioni (M&A), le energie rinnovabili con assistenza ad aziende nazionali e straniere nella realizzazione e nello sviluppo dei loro progetti nel campo delle energie rinnovabili), il marketing, l’e-commerce, la protezione dei dati e le assicurazioni.

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Madrid

CASTELLANA 170 ABOGADOS

Paseo de la Castellana, 170, 7º Izqda.
28046, Madrid, Comunidad de Madrid

News from Spagna

Grimaldi Alliance

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Gen 17 2025

Lens on Spain

This newsletter provides a selection of regulatory news and comments from our SPANISH legal experts on interesting policy developments, recent case law, and new regulatory directions of major industry practices. The aim is to provide an up-to-date tool for quick and easy consultation on the most current and important topics at a SPANISH level.

1. Legal news on foreign investments

On September 1, 2023, Royal Decree 571/2023, of July 4, concerning foreign investments (the "Royal Decree"), came into effect, repealing Royal Decree 664/1999 and further developing the provisions of Law 19/2003, of July 4, on the legal framework for capital movements and economic transactions with foreign countries (the "Law 19/2003").

The Royal Decree establishes mechanisms for controlling foreign investments. Articles 14 to 17 of the Royal Decree introduce a prior administrative authorization regime for certain foreign investments, particularly in strategic sectors of Spain. This control is grounded in Article 7 bis of Law 19/2003.

The Royal Decree also introduces new provisions regarding intragroup financing. This refers to loans or capital injections between companies within the same corporate group when one of the parties is foreign.

1.1 Requirements and obligations

The concept of investment has been expanded as follows:

  • Foreign investments in Spain: When a foreign company finances a Spanish entity or branch.
  • Spanish investments abroad: When a Spanish company finances a nonresident company within the same group.

Declaration Requirements:

  1. Amount exceeding €1,000,000.
  2. Amortization period exceeding one calendar year.

Declaration Obligation:

Intragroup financing transactions meeting the aforementioned criteria must be declared to the Investment Registry of the Ministry of Economy, Trade, and Industry.

Who is responsible for the declaration?

  • The non-resident company if it finances a Spanish entity.
  • The resident company if it finances a foreign entity.

2. New technical and functional specifications for electronic billing systems

Order HAC/1177/2024, published in the Official State Gazette (BOE), sets forth the technical, functional, and content specifications that electronic and computer systems used for billing by entrepreneurs and professionals must comply with. Its primary objective is to ensure that these systems adhere to the security and transparency standards established in Royal Decree 1007/2023 and Royal Decree 1619/2012.

2.1 Main objective of the Order

The goal is to prevent electronic systems from enabling the manipulation or concealment of accounting, billing, or management data, ensuring that records are:

  • Intact: Without unauthorized modifications.
  • Preserved: Accessible for consultation.
  • Readable: In standard formats that can be interpreted by the Administration.
  • Traceable: With the ability to track the history of each record.
  • Unaltered: Free from interpolations or undocumented omissions.

2.2 New tax obligations and legal context

The electronic systems must guarantee these characteristics and be duly certified. Invoices generated will include a QR code and, in some cases, a phrase identifying their validity.

This order is based on the new formal tax obligation set forth in Article 29.2.j) of the General Tax Law, which requires manufacturers, marketers, and users of these systems to comply with the necessary security and functionality requirements.

In summary, this order regulates and standardizes billing systems to prevent tax fraud and improve data control by the Administration.

Grimaldi Alliance

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Ott 24 2024

Lens on Spain

This newsletter provides a selection of regulatory news and comments from our SPANISH legal experts on interesting policy developments, recent case law, and new regulatory directions of major industry practices. The aim is to provide an up-to-date tool for quick and easy consultation on the most current and important topics at a SPANISH level.

What is the Golden Visa?

The Golden Visa is a residence permit granted to non-EU citizens who make a real estate investment in Spain. This permit offers the opportunity to live and work in the country, providing a fast and efficient way to obtain legal residency.

Benefits

  • It is the fastest method for obtaining residency.
  • It greatly facilitates real estate investment and the ability to start businesses in Spain.
  • With the Golden Visa, you can travel within the Schengen Area as easily as European Union citizens.
  • The direct relatives of the Golden Visa holder can also obtain residency quickly.
    Requirements for obtaining it
    The conditions for obtaining the Golden Visa vary depending on the type of investment made by the applicant.
    For real estate investments, it is granted to those who purchase property worth 500,000 or more euros.

For capital investments, a minimum of one million euros must be invested in investment funds, venture capital funds, bank deposits, or shares in a Spanish company. The Golden Visa will also be granted to those who undertake business projects that generate employment, have a significant socio-economic impact, or involve scientific advances.
Lastly, those who invest more than two million euros in Spanish government bonds will also be eligible to apply for the Golden Visa.

The acquisition process

The process for obtaining the Golden Visa is simple and easy to follow. and can be completed by following these steps:

  1. All necessary documents, such as proof of investment, passport, and criminal record certificate, must be gathered.
  2. The application must be submitted to the apporpiate spanish agency.
  3. The Spanish authorities will review the provided documentation and, if the requirements are met, grant the Golden Visa.

When will the Golden Visa be eliminated?

The Spanish government believes that foreign investment hinders residents’ access to housing. Therefore, in order to “guarantee the right to decent and affordable housing,” it plans to eliminate the Golden Visa. However, there is currently no set date for this proposal. For this reason, we suggest that those interested in acquiring residency proceed with the application process as soon as possible.

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Ago 19 2024

Eu Alert - Il Regolamento (UE) 2024/2019

Lo scorso 12 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (“Regolamento”) recante una serie di modifiche sostanziali e/o procedurali al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Statuto” e “Corte di giustizia”).

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche introdotte dal Regolamento.

  1. Attribuzione al Tribunale della competenza pregiudiziale in materie specifiche

Il Regolamento introduce l’art. 50-ter al fine di attribuire al Tribunale dell’Unione europea (“Tribunale”) la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale di cui all’art. 267 del TFUE rientranti in una o più delle seguenti materie:

  1. il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
  2. i diritti di accisa;
  3. il codice doganale;
  4. la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
  5. la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; e
  6. il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Con riferimento ai punti da (a) a (d), il considerando 9 del Regolamento chiarisce che “Tali materie riguardano, al momento dell’adozione del presente regolamento, questioni quali la determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto o le condizioni per l’esenzione dal pagamento di tale imposta; l’interpretazione del regime generale delle accise e del quadro relativo alle accise sull’alcool, sulle bevande alcoliche, sul tabacco, sui prodotti energetici e sull’elettricità; gli elementi in base ai quali i dazi all’importazione o all’esportazione sono applicati nell’ambito degli scambi di merci, quali la tariffa doganale comune, l’origine e il valore in dogana delle merci; le procedure di importazione ed esportazione, comprese l’insorgenza, la determinazione e l’estinzione di un’obbligazione doganale; regimi doganali specifici; il regime di franchigie doganali, nonché l’interpretazione di voci tariffarie specifiche e i criteri per la classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.

Con riferimento al punto (e), il considerando 10 del Regolamento chiarisce che tali materie “riguardano questioni che, al momento dell’adozione del presente regolamento, sono disciplinate dai regolamenti (CE) n. 261/2004 [trasporto aereo], (UE) n. 1177/2010 [trasporto marittimo], (UE) n. 181/2011 [trasporto con autobus] e (UE) 2021/782 [trasporto ferroviario] del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Con riferimento al punto (f), il considerando 10 del Regolamento chiarisce che tale sistema “al momento dell’adozione del presente regolamento, è disciplinato dalla direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti adottati sulla base di tale direttiva”.

Fermo quanto precede, ai sensi del comma 2 del nuovo art. 50-ter, la Corte di giustizia conserverà la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevino “questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

In ogni caso, ai sensi del comma 3 della nuova disposizione, le domande di pronuncia pregiudiziale di cui all’art. 267 andranno presentate dinanzi alla Corte di giustizia. Sarà quest’ultima – “quanto prima possibile” e secondo le modalità previste dal proprio regolamento di procedura – a valutare se la domanda rientri esclusivamente in una o più materie attribuite alla competenza del Tribunale e, di conseguenza, a trasmetterla al Tribunale.

  1. Partecipazione al procedimento da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Banca Centrale Europea

Il Regolamento modifica l’art. 23 dello Statuto al fine di prevedere che, nel caso in cui sia sollevata una questione pregiudiziale, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento debba essere notificata dalla cancelleria della Corte – oltre che alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione, nonché all’istituzione/organo/organismo dell’Unione che abbia adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione, come già previsto dall’art. 23 – anche al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea.

Ai sensi del nuovo comma 2, qualora ritengano di avere “un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale”, entro 2 mesi dalla notifica il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea potranno presentare memorie od osservazioni scritte.

Ai sensi del nuovo comma 3, le memorie o le osservazioni scritte presentate da un interessato saranno pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia “entro un termine ragionevole” successivamente alla chiusura del caso, a meno che tale interessato non si opponga alla pubblicazione delle proprie memorie od osservazioni scritte.

  1. Elezione di avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale devolute alla competenza del Tribunale

Il Regolamento introduce l’art. 49-bis dello Statuto al fine di prevedere che, nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale sarà assistito da uno o più avvocati generali, eletti per un periodo di 3 anni – rinnovabile una volta – tra i giudici del Tribunale.

  1. Istituzione della sezione intermedia del Tribunale

Il Regolamento modifica l’art. 50 dello Statuto al fine di prevedere, con riferimento alla composizione del Tribunale, l’istituzione di una sezione intermedia tra le sezioni composte da cinque giudici e la grande sezione.

Alla luce della formulazione del nuovo art. 50, il Tribunale si riunirà in: (a) sezioni composte da 3 o 5 giudici; (b) sezione intermedia; e (c) grande sezione. Inoltre, in coerenza con l’attuale formulazione, in alcuni casi il Tribunale potrà statuire nella persona di un giudice unico.

La nuova disposizione prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto una questione pregiudiziale, il Tribunale si riunirà in sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione che sia parte del procedimento.

  1. Rinvio della causa pregiudiziale alla Corte di giustizia o al Tribunale

Il Regolamento modifica l’art. 50 dello Statuto al fine di prevedere che, in linea con quanto previsto in relazione alla trattazione dei ricorsi:

  • quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, questo dovrà rinviare la causa alla Corte di giustizia;
  • quando la Corte di giustizia constata di essere incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, questa dovrà rinviare la domanda al Tribunale, che in tale ipotesi non potrà declinare la propria competenza.

In relazione al suddetto meccanismo di rinvio, il considerando 18 del Regolamento chiarisce inoltre che “il Tribunale può, a norma dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientra nella sua competenza, ma che richiede una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione”.

  1. Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

Il Regolamento sostituisce l’art. 58-bis al fine di estendere la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni da parte della Corte di giustizia:

  • alle impugnazioni relative a una pronuncia del Tribunale avente ad oggetto la decisione di una commissione di ricorso indipendente di un organo o di un organismo dell’Unione che, alla data del 1° maggio 2019, disponeva di tale commissione di ricorso ma non risultava espressamente previsto dall’art. 58-bis nella sua attuale formulazione.

Trattasi dei seguenti organi/organismi dell’Unione: (a) Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; (b) Comitato di risoluzione unico; (c) Autorità bancaria europea; (d) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; (e) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; e (f) Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie; e

  • al contenzioso relativo all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria.
  1. Introduzione della procedura di consultazione in vista della presentazione di una domanda o di una proposta di modifica dello Statuto

Il Regolamento introduce l’art. 62-quinquies al fine di prevedere che, prima di presentare una domanda o una proposta di modifica dello Statuto, la Corte di giustizia o, se del caso, la Commissione debba procedere allo svolgimento di “ampie consultazioni”.


Il Regolamento entrerà in vigore il 1° settembre 2024 e prevede un regime transitorio in forza del quale:

  • le domande di pronuncia pregiudiziale pendenti dinanzi alla Corte di giustizia al 1° ottobre 2024 saranno in ogni caso trattate dalla Corte di giustizia medesima;
  • le impugnazioni avverso:
    • le decisioni del Tribunale vertenti su una decisione di una commissione di ricorso di uno degli organi / organismi dell’Unione di cui alle lettere da (a) a (e) del precedente punto 6, nonché
    • le decisioni relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria

di cui la Corte di giustizia risulti investita al 1° settembre 2024 non saranno soggette alla suddetta procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni.

Entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblicherà e aggiornerà un elenco di esempi che illustrano l’applicazione del suddetto art. 50-ter dello Statuto.

Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmetterà al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attuazione del Regolamento, eventualmente corredata da una proposta di atto legislativo di modifica dello Statuto, in particolare al fine di rivedere l’elenco delle materie specifiche devolute alla competenza pregiudiziale del Tribunale.

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