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Dispute Resolution & Arbitration

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Il nostro studio offre assistenza legale sia nei procedimenti giudiziari sia negli arbitrati nazionali e internazionali, oltre a fornire supporto nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

I nostri professionisti hanno un’ampia esperienza in tutti i settori del diritto civile e commerciale, con particolare competenza in diritto societario, contrattualistica commerciale, diritto fallimentare, bancario, assicurativo, trust e appalti.


Siamo impegnati a rappresentare i nostri clienti con determinazione e competenza in ogni fase del contenzioso, dal negoziato preliminare fino alla risoluzione finale. Oltre a gestire dispute di varia complessità, ci distinguiamo per la nostra capacità di offrire soluzioni innovative e strategie efficaci per risolvere le controversie in modo efficiente e vantaggioso per i nostri clienti.

Con la nostra comprovata esperienza nella gestione di importanti contenziosi e class action, forniamo consulenza legale mirata e rappresentanza legale di alto livello in tutte le sedi pertinenti.

Siamo orgogliosi del nostro track record di successo nel proteggere gli interessi dei nostri clienti e nel raggiungere risultati positivi anche nelle dispute più complesse e contestate.

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Insights

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Lug 15 2024

Bullettin Contenzioso

Diritto processuale civile

1) PEC: la prova non si estende al contenuto del documento allegato.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10091 del 15 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui la posta elettronica certificata (PEC) è idonea a dimostrare l’invio del messaggio, ma non a garantire il contenuto del documento ad essa allegato.

La Suprema Corte, in particolare, ha precisato che la PEC è idonea a certificare la provenienza e la data dell’invio del messaggio, ma non consente di dedurre che anche il documento allegato sia effettivamente riferibile al suo autore e che contenga ciò che si dichiara. La Corte, infatti, spiega che, se all’e-mail PEC è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni, la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto del file. Per dimostrare il contenuto del documento allegato è necessario che su di esso sia apposta la firma digitale che ne certifichi la provenienza e l’integrità.

2) Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno stabilito che, qualora il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna ulteriore specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ..

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, muovono dalla premessa che il quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. In sostanza, oggetto di accertamento, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sarà anche la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4 cod. civ., che consente l’applicazione del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

3) L’e-mail non contestata fa piena prova del patto aggiunto al contratto.

Con la Sentenza n. 14046 del 21 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità ed efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica non sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, ai fini della soddisfazione del requisito della forma scritta ad probationem di cui all’art. 1888 cod. civ.. La Suprema Corte, in particolare, ha stabilito che i messaggi di posta elettronica non sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale possono comunque soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem ex art. 1888 cod. civ. se valutati in base alle loro caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità e immodificabilità, e non possono essere esclusi a priori dal materiale probatorio per la sola mancanza della firma digitale.

Diritto bancario

1) La validità delle clausole anatocistiche precedenti al 2000.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8639 del 2 aprile 2024, si è pronunciata in tema di clausole anatocistiche stabilite in un contratto di conto corrente antecedentemente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ribadendo il principio ormai pacifico in giurisprudenza secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle medesime.

In particolare, la Corte ha sottolineato che “la condizione prevista dalla delibera CICR quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” e, dunque, che “ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”.

2) Estratti conto incompleti nei rapporti bancari: la posizione della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11735 del 2 maggio 2024, ha stabilito che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità delle clausole contrattuali relative a interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, e in presenza di estratti conto incompleti, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Se non vi sono prove sufficienti per determinare il saldo nel periodo non documentato ed in mancanza di allegazioni delle parti in merito all’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo in quel periodo, il Giudice deve determinare il rapporto di dare e avere con riguardo al periodo successivo documentato dagli estratti conto, azzerando il saldo iniziale del primo di essi.

3) Mutuo bancario a tasso fisso: chiarimenti delle Sezioni Unite sulla validità del piano di ammortamento “alla francese”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, si sono pronunciate con riguardo alla questione inerente al mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese”. Nel risolvere il persistente contrasto giurisprudenziale, la Corte ha affermato il principio secondo cui non è causa di nullità parziale del contratto di mutuo bancario la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Diritto societario

1) Postergazione dei finanziamenti soci: la Cassazione chiarisce la natura e gli effetti.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14575 del 24 maggio 2024, ha sancito il principio secondo cui la postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 cod. civ. ha natura legale. Sebbene non trasformi il prestito da finanziamento a conferimento, con esclusione del diritto al rimborso, incide sull’ordine di soddisfazione dei crediti già durante la vita della società, e non solo in caso di apertura del concorso con gli altri creditori sociali, creando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione.

La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato che, in caso di pretesa di rimborso del socio, il Giudice di merito dovrà verificare la sussistenza di tale condizione di inesigibilità, questione che deve essere sindacata d’ufficio poiché rappresenta un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento. Infine, è stato chiarito che l’onere probatorio sulla natura dell’erogazione del denaro è a carico del socio che richiede la restituzione.

2) Obbligo di rendiconto e diritto di amministrazione nella società semplice. I chiarimenti della Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16043 del 10 giugno 2024, ha stabilito che, nella società semplice, la legge riconosce a tutti i soci il diritto di amministrare. Anche nel caso in cui alcuni soci si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri, essi mantengono il diritto di ricevere tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali. Pertanto, sottolinea la Corte, la violazione dell’obbligo di rendiconto può costituire una grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale, tale da incidere sull’affectio societatis e legittimare l’esclusione del socio-amministratore.

3) La delibera di determinazione del compenso degli amministratori: il conflitto di interessi nella giurisprudenza della Cassazione.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10889 del 23 aprile 2024, ha stabilito che la delibera di quantificazione del compenso degli amministratori non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell’amministratore “interessato” che abbia partecipato all’assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all’interesse sociale. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come non sussista ex se un’incompatibilità tra l’interesse personale perseguito dal socio-amministratore e quello della società, soprattutto in casi come quello sottoposto alla sua attenzione, in cui la delibera potenzialmente invalida ha quale effetto la riduzione del compenso dell’organo gestorio a causa delle difficoltà economiche della società.

Diritto fallimentare e concorsuale

1) La società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento.

La Corte di Cassazione, conl’Ordinanza n. 14414 del 23 maggio 2024, ha affermato il principio secondo cui, in tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 10 L. Fall., entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. La Corte, in particolare, ha precisato che il fatto che l’incorporante si avvalga della stessa azienda dell’incorporata, nella cui titolarità subentra, non implica la continuazione della medesima attività di impresa.  Inoltre, risulta irrilevante che i debiti siano stati assunti dall’incorporante, che quest’ultima non sia fallita, che essa sia insolvente o meno e che non vi siano state richieste di pagamento nei suoi confronti, poiché il fallimento dell’incorporata deriva dalla sua insolvenza e dal mancato decorso dell’anno ex art. 10 L. Fall.

2) Se la società non è ammessa al concordato, il professionista non ha diritto al compenso.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17002 del 20 giugno 2024, ha affermato che il cliente può sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., qualora l’errore professionale, il mancato o inesatto adempimento imputabile al professionista, abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente, rendendo quindi del tutto inutile l’attività espletata. In tale circostanza, la Corte sottolinea la liceità e la non contrarietà al principio di buona fede dell’esercizio di autotutela del committente a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea al conseguimento del proprio interesse. Pertanto, in caso di mancato adempimento e totale improduttività della prestazione professionale, il professionista non vanta alcun diritto al compenso.

3) Nel giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito, la compensazione costituisce un’eccezione riconvenzionale.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13345 del 14 maggio 2024, ha statuito che, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento. Questa eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. L. Fall. trova applicazione solo in caso di domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere una pronuncia a sé favorevole che accerti o condanni al pagamento dell’importo spettante dopo la compensazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile - qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale - la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l’equo compenso previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell’utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda del fallimento relativa alla restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto.

Proprietà intellettuale e Privacy

1) Protezione dell’indicazione geografica di provenienza dei prodotti protetti da privative industriali. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10350 del 17 aprile 2024, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1402/2022 ritenendo che la condotta “evocativa” vietata dall’art. 13, par. 1, lett. B) del Regolamento UE n. 1151 del 2012 deve riguardare una caratteristica

2) Comunione del marchio: licenze esclusive e consenso unanime.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10637 del 19 aprile 2024, ha affermato che, in caso di comunione su un marchio, il contratto di licenza d’uso a terzi in via esclusiva richiede il consenso unanime dei contitolari. La concessione dell’esclusiva, infatti, priva i contitolari del godimento diretto dell’oggetto della comunione e, pertanto, deve rispettare quanto disposto dall’art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ.. Inoltre, la Corte ha precisato che, anche se la licenza esclusiva è stata concessa con accordo unanime, ciascun contitolare può revocare il proprio consenso, richiedendo una nuova negoziazione dell’accordo con l’unanimità dei consensi.

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Giu 18 2024

Lens on Portugal

New Procedure: Expression of Interest (Manifestação de Interesse)

The Agency for Migration, Integration, and Asylum (AIMA) has launched the process for the  regularization of immigrant candidates applying for the Expression of Interest (EOI). Priority is being given to older processes that have been awaiting an in-person interview for a longer period.

The change in the procedure that was previously followed will be communicated to the candidates via email. AIMA, has already initiated the dispatch of said notifications to the first candidates on the waiting list.

During the initial phase, candidates will be notified to pre-pay the fee for the issuance of their residence permit. Upon completing the payment, they will receive a new email with a direct link to a platform (soon to be launched by AIMA). Here, they must resubmit all the supplementary documentation for the EOI request, ensuring it is duly updated.

This new mechanism will expedite the approval of requests and subsequent issuance of residence permits. Appointments will exclusively be granted to candidates who have made the payment. During the appointment, staff can be assured that the submitted documents are up-to-date and have been previously reviewed.

Currently, for this procedure to take effect, it is necessary for the mentioned platform to become operational, with AIMA has announced that its launch is imminent. In conclusion, we would like to highlight that the adoption of this procedure will contribute to fulfilling one of AIMA’s key missions since its establishment on 1st November 2023: to modernize and simplify administrative procedures to address pending cases in a reasonable timeframe, without neglecting necessary security requirements.

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Apr 17 2024

Bullettin Contenzioso

Il presente contributo offre una rassegna delle principali novità in materia di diritto processuale civile, nonché di diritto bancario, societario, fallimentare e proprietà intellettuale, attraverso l’analisi delle pronunce di legittimità e di merito più recenti e maggiormente rilevanti.

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Ott 04 2023

Bullettin Contenzioso

Diritto Processuale Civile


I requisiti della procura speciale nel ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024, ha affrontato la questione del conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, esaminando in particolare se questa possa essere rilasciata anche in data antecedente alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso. In merito, la Corte ha chiarito che il requisito della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 cod. proc. civ., non richiede la contemporaneità del suo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede. È sufficiente che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non avvenga prima alla pubblicazione del provvedimento da impugnare né dopo la notificazione del ricorso stesso.

L’autonomia del giudizio di merito rispetto ad un procedimento cautelare.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1120 del 11 gennaio 2024 ha ribadito che il giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare anticipatorio è, rispetto a quest’ultimo, del tutto autonomo e, come tale, non può essere in alcuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme procedurali. La Corte, infatti, ha precisato che, a differenza del giudizio di merito – che, come noto, è finalizzato ad accertare un diritto e, se del caso, ottenere la relativa sentenza di condanna – il procedimento cautelare dà luogo ad un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente "non giudica", ma si limita ad emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo.

Le Sezioni Unite sul rapporto tra domanda riconvenzionale e mediazione obbligatoria.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente decisione n. 3453 del 7 febbraio 2024, ha risolto l’annosa questione riguardante l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 in relazione alle domande riconvenzionali. In particolare, nel distinguere preliminarmente tra domande riconvenzionali c.d. “non eccentriche” – ossia le domande connesse con l’oggetto della lite – e le domande riconvenzionali c.d. “eccentriche” – ovverosia quelle che ampliano l’oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto da parte attrice – la Suprema Corte ha precisato che la condizione di procedibilità di cui al summenzionato articolo sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non si applica con riferimento alle eventuali domande riconvenzionali. Pertanto, conclude il giudice di legittimità, una nuova mediazione susseguente alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe il fine di operare un filtro al processo, essendo il Giudice già stato investito della controversia introdotta dall’attore.

Il rimborso delle spese processuali nel caso di chiamata in causa del terzo.

Con l’Ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria dalle tesi sostenute da quest’ultimo, e queste siano risultate infondate. In particolare, secondo la Suprema Corte, non assume alcuna rilevanza il fatto che l’attore non abbia formulato domande direttamente nei confronti del terzo chiamato; se la chiamata in causa risulta infondata, o palesemente arbitraria – integrando in tal modo un esercizio abusivo del diritto di difesa – le spese restano a carico della parte che ha promosso (o ha fatto promuovere) la suddetta. Tale principio, inoltre, si applica non solo nei casi di chiamata in garanzia ma, in linea generale, anche in tutti i casi in cui il convenuto chiama in giudizio un terzo al fine di evitare la propria condanna, specialmente quando non è prevista l’estensione della domanda principale dell’attore al terzo chiamato.

Diritto bancario

Onere probatorio sulla clausola degli interessi ultralegali nei contratti bancari.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5369 del 29 febbraio 2024, ha chiarito che l’onere di provare l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali – previsti in modo indeterminato nei contratti bancari – grava sul correntista che agisce in giudizio nei confronti della banca per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. In tali ipotesi, infatti, non può essere imputato all’istituto di credito, convenuto in giudizio, il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola ma, tale onere grava sull’attore, il quale deve dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa con la produzione del contratto bancario o, in alternativa, mediante altri mezzi di prova.

Il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6707 del 13 marzo 2024, ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca. In particolare, la Suprema Corte ha specificato che detto interesse mira al conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, che non potrebbe essere ottenuto senza la pronuncia del Giudice; pertanto, la pronuncia del Giudice spiega i suoi effetti nell’esclusione, pro futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concesso al correntista e infine, nella riduzione dell’importo che la banca, una volta ricalcolato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

Diritto Societario

Annullamento delle deliberazioni assembleari per abuso della regola di maggioranza nelle S.r.l.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2660 del 29 gennaio 2024, ha stabilito che nelle società di capitali l’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della delibera assembleare qualora la medesima non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società  (essendo il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale) oppure nel caso in cui la stessa sia espressione del risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai singoli soci di minoranza. In altre parole, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli atri soci – violando, di fatto, i principi generali del rispetto della buona fede nell’esecuzione del contratto – la relativa delibera assembleare dovrà essere annullata.

Nulla l’opzione put&call collegata a un finanziamento per acquisto di azioni proprie.

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 5264 del 28 febbraio 2024, ha stabilito che il dettato normativo dell’art. 2358 cod. civ., pur consentendo il prestito per l’acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni – come l’autorizzazione dell’assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori – stabilisce che la mancata sussistenza di tali condizioni comporta l’applicazione del divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, al fine di tutelare l’interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. Infine, la Corte ha sostenuto che la violazione di un simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non soltanto del finanziamento, ma altresì dell’atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale di chi intenda far valere la nullità dell’operazione nel suo complesso. In altre parole, la Corte ha stabilito che è nullo il patto avente ad oggetto un’opzione c.d. “put & call” inserito in una operazione volta a fornire assistenza finanziaria da parte di una S.p.A. ai fini dell’acquisto, per tramite di terzi, di azioni proprie in assenza delle condizioni suddette previste ex art. 2358 cod. civ.

Diritto fallimentare e concorsuale

Il potere purgativo del giudice delegato in ordine alla cancellazione di un’ipoteca.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.  7337 del 19 marzo 2024, hanno affrontato il tema dell’esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 L.F. riguardante la cancellazione dei gravami insistenti sugli immobili venduti in ambito fallimentare, e la consequenziale ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull’intero prezzo pagato per la vendita (posta in essere dal curatore). Il principio affermato stabilisce che l’art. 108, comma 2, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo (disciplinata nella Sezione II del Capo VI, secondo le alternative indicate nell’art. 107), mentre deve escludersi che la norma possa essere
applicata nei casi in cui il curatore agisca quale mero sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali dal medesimo assunti con un preliminare di vendita.

La mancata produzione di documenti nel giudizio di opposizione alla formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4322 del 19 febbraio 2024, ha ribadito il principio per cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 L.F., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, co. 2, n. 4), L.F. è tenuto sic et simpliciter a menzionare nel ricorso - in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in mancanza della produzione di uno di essi, il tribunale, stante tale richiamo, non generico, deve disporre l’acquisizione dalla documentazione già in possesso del commissario liquidatore, relativa alla fase precedente di verifica ed accertamento dei crediti.

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News

Set 07 2023

Paola Rubini nuova senior advisor di Grimaldi Alliance

L’avvocata Paola Rubini fa il suo ingresso in Grimaldi Alliance come senior advisor presso la sede di Padova dello studio.

“Siamo orgogliosi di poter accogliere Paola Rubini nel team della Grimaldi Alliance” ha commentato Francesco Sciaudone, managing partner della Grimaldi Alliance. “La sua notevolissima esperienza e la sua professionalità saranno per noi un ulteriore motivo di crescita e sviluppo. Le sue competenze saranno integrate nel nostro sistema multiservice per essere ancora più vicini alle esigenze dei nostri assistiti”.

Il profilo

Con una esperienza di oltre trent’anni nello studio legale Ghedini Longo, al fianco degli avvocati Piero Longo e Niccolò Ghedini, l’avvocata Rubini vanta un ricco curriculum nell’ambito del diritto e della procedura penale. È stata componente dell’Ufficio Legislativo dell’Unione delle Camere Penali Italiane, nonché di plurime commissioni ministeriali con i ministri della Giustizia Diliberto e Cartabia. Da ultimo, con il ministro Nordio, è stata anche nominata nella commissione che sta lavorando all’elaborazione di una proposta legislativa di riforma del processo penale.

È stata inoltre vicepresidente della Camera Penale di Padova e attualmente è responsabile della Scuola Territoriale per il Circondario del Tribunale di Padova, ed è tuttora direttrice della Scuola Nazionale UCPI di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista con sede a Roma e rappresentante di UCPI presso il Consiglio Nazionale Forense nella materia della specializzazione forense.

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Lug 04 2023

Bullettin Contenzioso

La presente newsletter offre una rassegna delle principali novità di procedura civile, nonché di diritto civile, societario, bancario e finanziario, fallimentare e industriale, attraverso l’analisi delle pronunce di legittimità e di merito più recenti e maggiormente rilevanti.

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