Client Alert - EUDR Regolamento "Anti-deforestazione"

Le ultime novità sul regolamento “anti-deforestazione” (EUDR, reg. UE 2023/1115): introduzione alle novità introdotte dalla Commissione Europea.

In data 15 aprile 2025, la Commissione europea ha pubblicato alcuni strumenti utili nel percorso di attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) (d’ora in poi “Regolamento”), la cui applicazione è prevista a partire dal 30 dicembre 2025 (20 giugno 2026 per micro e piccole imprese), fornendo, in tal modo, supporto agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti coinvolti dal Regolamento.

La documentazione pubblicata dalla Commissione consiste in:

(i) un progetto di regolamento delegato che fornisce chiarimenti e semplificazioni su categorie specifiche di prodotti interessate dal Regolamento;
(ii) due documenti di orientamento, quali, linee guida e FAQ aggiornate che si occupano soprattutto di chiarire alcuni aspetti applicativi e, soprattutto, fornire chiavi interpretative in chiave di semplificazione agli obblighi di due diligence in capo ai soggetti coinvolti dal Regolamento.

La Commissione ha esplicitamente dichiarato che la finalità di tali aggiornamenti è quella di ridurre i costi amministrativi e gli oneri per le imprese, nonché di dissipare alcuni dei numerosi dubbi applicativi e interpretativi che da giugno 2023 – data di pubblicazione del Regolamento – sono stati sollevati a più riprese da operatori economici, associazioni di categoria e Paesi UE ed extra UE.

Al contempo, l’attivismo della Commissione pare confermare la volontà di proseguire nel percorso che porterà all’effettiva applicazione dei nuovi obblighi a partire dal 30 dicembre 2025.

Di seguito si riportano sinteticamente le principali novità emerse.


Le novità emergenti dalle linee guida e dalle FAQ (quarta versione).

Attraverso le nuove linee guida della Commissione Europea e la quarta versione delle FAQ, la Commissione ha ridotto in misura significativa gli oneri richiesti alle imprese interessate, in particolare modo riguardo al numero e alla frequenza della trasmissione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.

I punti più rilevanti che si segnalano sono:

  • la possibilità anche per le grandi imprese di riutilizzare le dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti nel caso in cui le merci, precedentemente esportate dall’UE, siano reimportate;
  • nel caso di gruppi di società, potrà essere nominato un rappresentante autorizzato (mandatario) per tutte le imprese facenti capo al gruppo, consentendo così di semplificare le procedure di due-diligence e il processo di redazione e trasmissione delle dichiarazioni;
  • per tutte le imprese sarà sufficiente presentare una dichiarazione di dovuta diligenza all’anno anziché per ogni spedizione o lotto immesso sul mercato, salvo che nel corso dell’anno intervengano modifiche rilevanti che impongano una nuova analisi del rischio, riducendo in misura significativo il numero di dichiarazioni che dovranno essere trasmesse;
  • tutte le imprese a valle della catena di fornitura, compresele grandi imprese, potranno beneficiare di obblighi semplificati considerato che potranno utilizzare, per le proprie dichiarazioni di dovuta diligenza, i numeri di riferimento delle dichiarazioni trasmesse dai loro fornitori.

    Le novità esposte impattano in misura significativa soprattutto sulle grandi imprese, i gruppi e le filiere più complesse, perché consentono significative semplificazioni in relazione al numero di dichiarazioni da produrre e, soprattutto, alle procedure di raccolta, analisi e gestione delle informazioni che precedono la redazione
    delle dichiarazioni e che in tali contesti rischiavano, come più volte sottolineato da tante voci, di rendere irragionevolmente complesso il funzionamento dei sistemi aziendali di due-diligence.

Le novità contenute nella proposta di regolamento delegato.

La Commissione ha reso pubblico un progetto di regolamento delegato volto a modificare l’allegato I del Regolamento, il quale riporta le materie prime e i prodotti che ne definiscono l’ambito di applicazione.

Il testo interviene in via chiarificatrice su vari aspetti, con l’obiettivo di assicurare una più semplice individuazione del perimetro applicativo della normativa e quindi, ridurre le ambiguità interpretative.

In particolare, le modifiche proposte:

  • introducono accanto ad alcune specifiche voci dell’allegato I del Regolamento, precisazioni volte a chiarirne l’ambito di applicazione;
  • restringono e chiariscono il campo di applicazione dell’EUDR rispetto alle materie prime “olio di palma” e “gomma”, subordinando l’applicabilità del regolamento al fatto che il prodotto sia effettivamente realizzato con materie prime interessate dal Regolamento;
  • prevedono esclusioni esplicite di alcuni beni non ricompresi dal Regolamento, quali: rifiuti, prodotti usati e di seconda mano, campioni di prodotti e prodotti utilizzati per esami, analisi e test, imballaggi riutilizzabili che proteggono o trasportano un altro prodotto immesso sul mercato, materiali accessori (manuali d’uso, opuscoli…) che accompagnano un altro prodotto e oggetti di corrispondenza.

    Si precisa che tale documento è ancora una proposta ed è stato pubblicato al fine di ricevere osservazioni da parte dei soggetti eventualmente interessati; ad oggi, pertanto, non è stata ancora approvata alcuna modifica effettiva all’allegato I del Regolamento; tuttavia, si tratta di una concreta anticipazione di alcune delle modifiche che verosimilmente interverranno a breve.

La nostra squadra dedicata all’EUDR continuerà ad aggiornare periodicamente Clienti e Partner interessati sulle novità che si presenteranno nei mesi che ci separano dal 30 dicembre 2025 al fine di assicurare il nostro supporto nel percorso di adeguamento ai nuovi obblighi.

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