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Intellectual Property

Le pronunce della Corte di Cassazione in tema di marchio patronimico

La prima sezione della Suprema Corte di Cassazione si è espressa recentemente sulla tutela del marchio patronimico, ovvero un marchio costituito semplicemente da nome e cognome (anche solo il cognome, per una maggior capacità
distintiva). Il caso de quo affronta la lunga battaglia legale tra i membri della famiglia Hausbrandt, che utilizzano la loro storia familiare “per accreditarsi come coloro che proseguono l’attività”, e la società che effettivamente il diritto di utilizzazione economica del marchio patronimico della famosa azienda di tostatura di caffè. Al fine di inquadrare al meglio la questione, si riportano alcuni elementi di fatto contenuti anche nell’ordinanza della Cassazione.
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La parodia come espressione del diritto di critica: la pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente in tema di diritto d’autore con l’ordinanza del 30 dicembre 2022 n. 38165 circa la liceità di un’opera parodistica utilizzata per scopi pubblicitari. Procedimento alquanto travagliato, tanto che non è ancora stata pronunciata una sentenza definitiva sulla questione. E’ necessario tornare indietro nel tempo, al 2007, quando la società statunitense Zorro Productions Inc. ha chiamato in giudizio CO.GE. DI. International – Compagnia Generale Distribuzione S.p.a. per aver commissionato una campagna in cui il noto spadaccino Zorro pubblicizzava l’acqua minerale “Brio Blu”, violando i diritti di proprietà intellettuale appartenenti alla società attrice. La pronuncia, che ha, infatti, dichiarato la violazione da parte della società convenuta dei suddetti diritti, è stata poi impugnata da CO.GE.DI., e, in sede di gravame, la sentenza è stata riformata con motivazione fondata sull’ormai caduta
in dominio pubblico del personaggio di Zorro. Proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, la Suprema Corte ha annullato la pronuncia impugnata, escludendo, invece, la caduta in dominio pubblico dei diritti di sfruttamento vantati da Zorro Productions: infatti, è stato evidenziato dalla Corte che, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1952 (Convenzione Universale sul Diritto d’Autore), le opere di cittadini statunitensi pubblicate in Italia godono della medesima protezione prevista dall’art.25 della l. n. 633 del 1941, ovvero fino al settantesimo anno solare dalla morte dell’autore.
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L’AGCOM verso la tutela dei diritti degli artisti apolidi

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, (AGCOM), ha recentemente avviato una consultazione pubblica di 60 giorni avente ad oggetto lo schema di Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 (Delibera n.44/23/CONS), prevedendo nel dettaglio che alle società di collecting, che esercitano i diritti patrimoniali d’autore per conto di una pluralità di titolari nei confronti degli utilizzatori delle opere d’ingegno, spetteranno anche i guadagni degli artisti cd. “apolidi”. In primis, è doveroso sottolineare la distinzione tra il concetto di apolide nell’accezione conferita dalle Nazioni Unite e, in generale, a livello internazionale, ossia l’individuo senza alcuna cittadinanza, e l’apolide nel diritto d’autore, ossia l’artista non iscritto ad alcuna collecting, che si occupano di incassare le royalties per trasferirle agli aventi diritto.
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La vendita in un Outlet di un prodotto di lusso lede la reputazione del brand? La recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 7378 del 16.02.2023)

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con ordinanza 7378 del 2023 del 16 febbraio del 2023, sul ricorso di un noto brand di lusso che richiedeva il risarcimento dei danni ad una società che vendeva i suoi gioielli in un Outlet di provincia, ritenuta al di fuori della rete distributiva autorizzata. Nello specifico, la grande maison di preziosi(“Maison”), ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha reputato non provata la sussistenza della distribuzione selettiva per la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal noto marchio di lusso, ritenendo, invece, che tale attività posta in essere dall’altra società (“Società”), al di fuori della rete distributiva autorizzata, non avesse arrecato alcun pregiudizio alla reputazione del predetto brand. Il ricorso in Cassazione della Maison si è articolato principalmente su due censure: la violazione e/o falsa applicazione del Regolamento UE 330/2010, nella parte in cui è stato omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia che i prodotti del noto brand fossero beni di lusso, già di per sé idonei a legittimare in capo alla stessa l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva; la violazione e/o falsa applicazione del Regolamento UE 330/2010, nella parte in cui è stato omesso l’esame del fatto decisivo ovvero l’assenza di pregiudizio alla reputazione del marchio nella vendita dei prodotti effettuata dalla Società.
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Corte di Cassazione (ord.) Sezione I civ., 16 gennaio 2023 n. 1107: il fiore digitale della scenografia di San Remo 2016 considerato opera protetta dal diritto d’autore

La Corte di Cassazione ha affermato il darsi del carattere creativo e quindi della tutelabilità attraverso il diritto di autore di un’opera digitale, rappresentante un fiore, utilizzata per la scenografia delle serate del Festival di Sanremo 2016. La decisione ha avuto origine da una controversia tra un architetto che ha progettato un “fiore digitale” e la RAI che lo ha utilizzato senza il consenso dell’autrice per il Festival di Sanremo. Sia nel giudizio di primo grado, che in appello è stata decisa la sussistenza del carattere creativo del fiore in oggetto, pur essendo lo stesso frutto di un’elaborazione di linee e colori realizzata attraverso un software.
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INFORMATION TECHNOLOGY


ChatGPT: la nuova intelligenza artificiale sfida il settore legale

Il futuro sembra essere diventato presente con il nuovo ChatGPT di OpenAI: una chatbot, quindi, un sistema di intelligenza artificiale creato al fine di simulare una conversazione con un essere umano. Il programma, infatti, grazie a diversi algoritmi ha una buona comprensione del linguaggio naturale, essendo in grado di formulare delle risposte centrate, plausibili e articolate ai quesiti posti: ChatGPT individua le domande a cui non è stato in grado di rispondere,
ed espande la sua conoscenza proprio per sopperire tale problematica. La chatbot ha, quindi, la capacità di migliorare la qualità delle sue conversazioni, nonché della sua knowledge base per soddisfare maggiormente l’utente con cui sta interloquendo. Il successo è stato decretato dai 100 milioni di utenti attivi dell’app in soli due mesi. Si tratta insomma di un sistema esperto evoluto, poiché basato sullo svolgimento di compiti e quesiti che richiedono competenze specifiche, e che possono essere svolti solo da esperti. Quando invece la chatbot non conosce, formula risposte indovinando sulle basi delle statistiche. Eppure, però, è stato precisato da OpenAI, titolare del progetto, che ChatGPT è pur sempre un sistema fallibile: commette errori. Ciò che lo contraddistingue dagli altri sistemi di intelligenza artificiale è che impara dagli stessi, evitando di ricommetterli.
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La dodicesima Classificazione di Nizza: una nuova tutela per i prodotti virtuali e per NFT

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la 12^ Classificazione di Nizza, il nuovo aggiornamento del sistema adottato dall’Unione Europea, e in particolare dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), volto a garantire una tutela a prodotti e servizi per mezzo delle domande di marchio dell’UE. La Classificazione è costituita da ben 45 classi, in cui i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34, mentre i servizi da 35 a 45. Ogni classe prevede un’intestazione contenente informazioni di carattere generale sulle varie tipologie di prodotto o servizio, al fine di inquadrarle e distinguerle tra loro. Da quest’anno è presente una novità che merita particolare attenzione: infatti, l’incremento all’interno del mondo virtuale della produzione nonché del commercio di prodotti digitali e di NFT da parte dei maggiori brand di successo, e non solo, ha fatto sorgere in capo ai titolari dei rispettivi diritti d’autore e proprietà intellettuale la necessità di rivendicare una tutela dei loro marchi, esposti ai rischi del mondo virtuale e del cosiddetto Web 3.0.
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AUDIOVISIVO


Novità legislative in tema di opere delle arti visive in pubblico dominio

Direttiva UE 2019/790
La Direttiva UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale o Direttiva UE 2019/790 («Direttiva» ov«Direttiva CDSM»), armonizza il quadro normativo eurounitario sul diritto d’autore nel contesto digitale, bilanciando i diversi interessi in gioco, tra i quali: il diritto degli autori e degli artisti, interpreti, esecutori ad ottenere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento dei risultati del proprio lavoro;

  • il diritto degli utenti alla libertà di manifestazione del pensiero, espressione e accesso ai contenuti;
  • la libertà di impresa delle piattaforme Web e di altri operatori economici digitali di non controllare i
    contenuti resi disponibili online;
  • la promozione della cultura, la diffusione delle conoscenze e delle idee.

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Media Freedom Act: la nuova proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno

Il 16 settembre 2022, la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento conosciuta anche come Media Freedom Act, elaborata da Parlamento e Consiglio, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e modifica la direttiva 2010/13/UE. Il settore dei media è uno dei 14 ecosistemi delle industrie culturali e creative, fondamentali per una ripresa inclusiva e sostenibile nonché per la duplice transizione, verde e digitale, dell’economia dell’UE.
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Nazione

Italia

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