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Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo e risorse “Zona ZES”

Il  decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna la normativa vigente e ottimizza l’impiego delle risorse pubbliche

Con l’adozione del Decreto 6 novembre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha apportato delle modifiche alla vigente disciplina dei Contratti di sviluppo di cui al DM 9 dicembre 2014.

La modifica normativa si è resa necessaria per garantire un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche, anche mediante una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche e una revisione delle agevolazioni previste per il settore agroindustriale.

Nello specifico, il provvedimento introduce alcune modifiche riguardanti: (i) la disciplina dei Contratti di sviluppo turistici e agroindustriali e (ii) le modalità di intervento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo.

Con le modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo turistici è stata introdotta  una categorizzazione tipologica dei programmi ammissibili, precedentemente assente, con l’individuazione specifica delle categorie di interventi prioritari che influenzano l’offerta ricettiva in senso stretto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Tra questi rientrano gli interventi finalizzati:

  • al potenziamento e/o miglioramento dell’offerta ricettiva, ossia:
  • la realizzazione di nuove strutture ricettive;
  • l’ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d’investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente;
  • l’incremento della qualità dell’offerta ricettiva;
  • l’integrazione, nell’ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell’offerta turistica (con servizi che tengano conto anche della destagionalizzazione)
  • al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali ad esempio impianti di risalita, attività connesse a comprensori sciistici, porti turistici, parchi tematici e acquatici, stabilimenti termali.

Riguardo le modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo agroindustriali si prevede un’estensione della disciplina che con le nuove disposizioni comprende:

  • l’applicazione del concetto di “grande progetto di investimento”, ossia quei progetti con spese di oltre 50 milioni di euro, per i quali la disciplina prevede una progressiva riduzione del tasso di contribuzione spettante in scaglioni di investimenti (100% dell’intensità riconoscibile sui primi 55 milioni di euro, 50% sugli investimenti compresi tra 55 milioni e 110 milioni di euro, 34% previa notifica individuale sugli investimenti oltre 110 milioni);
  • l’applicazione del principio “di consolidamento degli investimenti”, in base al quale i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, nell’ambito della stessa unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

Con riferimento alle modifiche alla disciplina delle modalità di intervento in favore di progetti di ricerca e sviluppo si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle tecnologie ammissibili in conformità con gli obiettivi del programma “Horizon Europe”.

Le suddette tecnologie sono adesso declinate in 18 categorie, di cui sono delineate le c.d. linee generali: Le suddette tecnologie sono adesso declinate in 18 categorie, di cui sono delineate le c.d. linee generali:

• tecnologie di fabbricazione;
• tecnologie digitali fondamentali, comprese tecnologie quantistiche;
• tecnologie abilitanti emergenti;
• materiali avanzati;
• intelligenza artificiale e robotica;
• industrie circolari;
• industria pulita a basse emissioni di carbonio;
• malattie rare e non trasmissibili;
• malattie infettive comprese malattie trascurate e legate alla povertà;
• strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata;
• impianti industriali nella transizione energetica;
• competitività industriale nel settore dei trasporti;
• mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
• mobilità intelligente;
• stoccaggio dell’energia;
• sistemi alimentari;
• sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
• sistemi circolari.

La modifica normativa coincide con la direttiva del 25 ottobre 2024 del Ministero delle Imprese che definisce le aree tematiche e gli indirizzi operativi per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2021-2027, destinate alla sottoscrizione di Contratti di sviluppo nella Zona Economica Speciale (ZES Unica), comprendente i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La direttiva definisce la modalità di utilizzo della dotazione finanziaria aggiuntiva, risorse che ammontano a 250 milioni di euro: di questi, 200 milioni di euro sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo industriale e di programmi per la tutela ambientale e i restanti 50 milioni di euro sono allocati per programmi di sviluppo di attività turistiche.

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